Bonus barriere architettoniche: niente detrazioni per gli eredi. Ecco chi può accedervi nel 2025

Il bonus barriere architettoniche 75% continua ad essere una delle agevolazioni più richieste nel settore edilizio.

Consente di recuperare fino al 75% delle spese sostenute per interventi finalizzati a rendere gli immobili più accessibili e sicuri.
Ma cosa succede in caso di decesso del beneficiario? Gli eredi possono proseguire con la detrazione fiscale?

La risposta, purtroppo, è no.

Bonus barriere architettoniche: come funziona

Il bonus prevede una detrazione IRPEF del 75%, da suddividere in 5 quote annuali di pari importo, per lavori come:

  • installazione di ascensori, piattaforme e montascale,
  • costruzione o adeguamento di rampe di accesso,
  • rifacimento dei bagni per persone con disabilità,
  • sostituzione di infissi, porte e automatismi che facilitano la mobilità.

Le spese massime ammesse dipendono dal tipo di immobile e vanno da 30.000 € a 50.000 € per unità abitativa.

Niente detrazioni per gli eredi

La normativa è chiara: in caso di decesso del beneficiario, le quote residue di detrazione non si trasferiscono agli eredi.
Quindi, diversamente da quanto accade ad esempio per il bonus ristrutturazioni, la detrazione si perde e non può essere riportata nelle dichiarazioni fiscali degli eredi.

Addio a sconto in fattura e cessione del credito

Fino al 2023 era possibile optare per sconto in fattura o cessione del credito a banche e intermediari.
Dal 2024 queste opzioni non sono più previste per il bonus barriere architettoniche: l’unica modalità attuale è la detrazione IRPEF diretta.
Questo rende ancora più importante pianificare bene l’investimento e valutarne la reale convenienza.

Chi può beneficiare del bonus barriere architettoniche

Possono accedere all’agevolazione:

  • proprietari di immobili,
  • nudi proprietari e usufruttuari,
  • locatari o comodatari (con consenso del proprietario),
  • familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile,
  • conviventi di fatto e coniugi separati assegnatari della casa,
  • società semplici, associazioni tra professionisti ed enti (per immobili non residenziali).

Un ventaglio ampio, che permette a molti contribuenti di accedere al beneficio, ma con il limite già evidenziato: in caso di decesso, gli eredi non hanno diritto a proseguire la detrazione.

Bonus barriere architettoniche in condominio

Anche i condomini possono accedere al bonus, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali, come:

  • installazione o sostituzione di ascensori e montascale,
  • costruzione di rampe di accesso,
  • adeguamento di ingressi, androni e spazi comuni.

Chi beneficia della detrazione in condominio

La detrazione del 75% spetta:

  • ai condòmini persone fisiche (proprietari o nudi proprietari),
  • agli inquilini o comodatari che sostengono la spesa,
  • ai familiari conviventi dei possessori/detentori, se partecipano alla spesa.

La detrazione spetta in proporzione alla quota millesimale o alla ripartizione approvata dall’assemblea condominiale.

Importi massimi in condominio

Il tetto di spesa cambia in base alla tipologia dell’edificio:

  • 50.000 € per edifici unifamiliari o unità indipendenti,
  • 40.000 € moltiplicati per il numero delle unità in edifici da 2 a 8 unità,
  • 30.000 € moltiplicati per il numero delle unità in edifici con più di 8 unità.

Esempio: un condominio con 10 appartamenti avrà un massimale complessivo di 300.000 € (10 × 30.000 €).

Conclusioni

Il bonus barriere architettoniche 2025 resta uno strumento prezioso per migliorare la qualità abitativa e favorire l’accessibilità universale.

Tuttavia, va ricordato che:

  • non sono più possibili sconto in fattura e cessione del credito,
  • gli eredi non subentrano nella detrazione residua,
  • i condomìni possono beneficiare dell’agevolazione per interventi sulle parti comuni, con massimali specifici.

👉 Informarsi prima di avviare i lavori è fondamentale per non avere sorprese e sfruttare al meglio questa agevolazione fiscale.

Claudia Piccone

Agente immobiliare

Sito Web: www.reabyom.com


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