1. Introduzione: Il timore del ritardo
“Ho passato settimane a cercare di rispettare il termine dei 90 giorni per inviare all’ENEA, e tremavo all’idea di perdere la detrazione per un ritardo!” – quante volte ce lo siamo sentiti ripetere?
Ora la buona notizia è che, secondo la Cassazione, quel timore è (quasi) ingiustificato.
2. Cassazione 8019/2025: un cambio di rotta decisivo
Il 26 marzo 2025, con l’ordinanza n. 8019/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito con chiarezza: il mancato o tardivo invio della comunicazione all’ENEA non comporta la perdita dell’Ecobonus, a meno che una norma lo preveda espressamente (e non lo fa)
Per la Cassazione, il termine dei 90 giorni è funzionale all’organizzazione amministrativa, ma non è condizione imprescindibile per accedere alla detrazione, che – come sempre – si basa soprattutto sulla sostanza: spese effettivamente sostenute e documentabili
3. Una linea ormai consolidata... con un tocco di saggezza
Questa non è un’eccezione: è la conferma finale di una tendenza giurisprudenziale già emersa nelle precedenti sentenze (Cass. 7657/2024) e consolidata nella primavera 2025 con le ordinanze 12422/2025 e 12426/2025
Tutte ribadiscono che la comunicazione all’ENEA serve a fini statistici, non certificativi della correttezza dell’intervento.
4. ATTENZIONE: l’adempimento resta obbligatorio
Attenzione: non è una scusa per dimenticarsene del tutto!
L’obbligo di inviare la pratica ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori rimane vigente. Ma ora sappiamo che, in caso di ritardo o omissione, il diritto alla detrazione vive lo stesso se tutto il resto è in regola
rante: anche con una svista nella tempistica, se hanno le fatture, i bonifici 'parlanti', le asseverazioni, non vedranno svanire il loro bonus per un ritardo formale. Una bella iniezione di serenità per il cliente.
In sintesi
- Cassazione 8019/2025 (26 marzo 2025): ritardo o omissione dell’invio ENEA non provoca decadenza dell’Ecobonus
- La comunicazione all’ENEA è obbligatoria, ma non sostanziale: serve a fini statistici, non certificativi
- La sentenza si inserisce in una linea consolidata che privilegia il diritto sostanziale rispetto all’imposizione formale.
Claudia Piccone
Agente immobiliare
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